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1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. |
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. |
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati. | 2. Identico. |
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3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1. | 3. Identico. |